I pagamenti alla ditta appaltatrice avvengono in tre fasi con scadenze e percentuali stabilite da contratto:
- anticipo,
- stato di avanzamento lavori, detto anche SAL, che si riferisce alla percentuale sui lavori effettuati e viene presentato dalla ditta e approvato dal direttore dei lavori che verifica l'effettiva realizzazione dei lavori in esso descritti,
- fine lavori, che rappresenta il saldo finale a garanzia del completamento e della perfetta esecuzione dei lavori.
Può capitare che si verifichino contrasti tra committente, ditta appaltatrice e/o direzione dei lavori. Per esempio una ditta può presentare uno stato di avanzamento lavori su cui il direttore dei lavori non è d’accordo oppure l’appaltatore può presentare un conto aumentato per lavori extra sostenendo che sono erano stati approvati verbalmente dal committente o dal direttore dei lavori (anche se legalmente fanno fede solo preventivi di lavori extra firmati preventivamente per iscritto dal committente e il direttore dei lavori non ha alcun potere di approvare o meno le scelte di spesa del committente).
Secondo i contratti di appalto più consueti queste divergenze di valutazione tra direttore dei lavori e ditta appaltatrice si devono risolvere davanti ad un giudice, ma, quando si ha a che fare con un progetto indispensabile alla salute di una persona con grave MCS, il committente può decidere di pagare un SAL, anche contro il parere del direttore dei lavori, pur di far procedere i lavori senza ritardi, rimandando le eventuali controversie a fine lavori.
Si può intraprendere una causa civile contro una ditta appaltatrice per il risarcimento del danno anche in seguito, entro cinque anni, ma il fatto che il sistema giudiziario italiano sia estremamente lento obbliga a fare delle attente valutazioni e a prediligere le mediazioni, soprattutto nelle prime fasi di esecuzione dei lavori quando la ditta appaltatrice è in possesso di grosse somme di anticipo.
Questi problemi si possono prevenire facilmente se si evita di offrire ad una ditta appaltatrice un anticipo rilevante così che ci sia un maggiore equilibrio di forze: la ditta si comporta bene perché ha interesse a lavorare e il committente non si trova costretto ad accettare mediazioni sotto la minaccia del blocco dei lavori e della sottrazione degli anticipi versati in attesa del parere di un giudice che potrebbe arrivare dopo anni.
La soluzione migliore è concordare il versamento di anticipi frazionati che, di volta in volta, vengono usati per acquistare solo i materiali necessari ai lavori imminenti. Si suggerisce anche di frazionare i lavori ovvero difare un primo contratto solo per una parte di lavori in modo da valutare la correttezza e la competenza "sul campo" di una ditta.
D'altra parte, quando si ha a che fare con persone affette da invalidità la legge offre delle particolari tutele. Per esempio, in linea teorica, il vicino di casa di una persona affetta da MCS potrebbe essere accusato di "molestie" se si ostina a mettere ripetutamente dei profumatori ambientali, danneggiando la qualità dell'aria condominiale, nonostante la persona malata gli abbia notificato il suo aggravamento (per esempio con emicranie o crisi di asma documentate) causato da questi prodotti.
Allo stesso modo, in linea ipotetica, se una ditta impegnata nella ristrutturazione di una casa per persona affetta da grave patologia ambientale, fa richieste di "costi extra" non preventivati, di pagamenti di lavori non ancora del tutto terminati, di imprevisti e richieste anomale, di un aumento delle quantità di materiali ingiustificate e "a posteriori" o esercita altre forme di pressione con la minaccia di bloccare i lavori, senza la restituzione degli anticipi, si potrebbe configurare un reato penale legato allo "sfruttamento" dello stato particolare di bisogno della persona malata o della sua famiglia per trarne dei vantaggi economici .
Per una persona affetta da grave patologia ambientale, infatti, una casa sana non è solo un'esigenza abitativa, ma anche un'esigenza terapeutica fondamentale perché l'evitamento è la prima terapia per la MCS.